L’incompatibilità tra le condizioni di salute del detenuto e il regime carcerario, in considerazione del rischio di contrarre l’infezione da Covid-19, deve risultare da elementi specifici che rivelino fattori di effettivo e concreto pericolo, alla luce anche delle specifiche misure di prevenzione adottate nell’istituto per garantire la distanza di sicurezza tra detenuti “a rischio”. Inoltre, deve essere verificata la possibilità che i detenuti in condizioni di salute più precarie possano godere del trasferimento presso altri istituti o presso strutture sanitarie più adeguate all’interno del circuito penitenziario. Clicca su “Download”, di fianco a “Nota a sentenza”, per scaricare un commento sulla sentenza Cassazione, sez. VI, 23 settembre 2020, n. 27917.