La Senatrice di Forza Italia Gabriella Giammanco ha presentato il 22 luglio 2021 un disegno di legge di modifica del D.Lgs. 159/2011, cosiddetto “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”. La loro natura formalmente amministrativa rende possibile sottrarle allo statuto “forte” di garanzie sancito per le sanzioni penali dalla Costituzione (artt. 25 e 27). La proposta di riforma incide su numerosi aspetti. Una modifica significativa riguarda i soggetti astrattamente destinatari delle misure di prevenzione personali. Le misure irrogabili dal questore non potranno più essere disposte nei confronti di «coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi» (art. 1, comma 1, lett. a), D. Lgs. 159/2011). Tale categoria era già stata sottoposta severe censure nelle sentenze de Tommaso c. Italia della Corte EDU e dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza 24/2019 a causa della sua indeterminatezza.
Le misure irrogabili dall’autorità giudiziaria potranno essere disposte nei confronti, tra gli altri, degli «indiziati del reato di cui all’articolo 416-bis del codice penale» anziché, come ora, nei confronti degli «indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’articolo 416-bis c.p.»: l’obiettivo è rendere maggiormente tassativa la fattispecie; in tutti i casi, gli indizi di reato per l’applicazione di una misura di prevenzione devono essere «gravi, precisi e concordanti»; l’impugnazione in Cassazione potrà avere quale motivo tutti quelli indicati dall’art. 606 c.p.p., a differenza della disciplina attuale per cui è previsto esclusivamente il ricorso per violazione di legge. Si introduce il diritto al risarcimento del danno per il proposto nei «casi di revocazione o annullamento definitivo a seguito di gravame dei provvedimenti di prevenzione patrimoniale». Il rapporto con il procedimento penale muta radicalmente. Attualmente l’azione di prevenzione è completamente indipendente dall’azione penale (art. 29 D. Lgs. 159/2011); nel caso in cui la proposta di legge fosse approvata, l’inizio o la pendenza di un procedimento penale per i delitti che sono i presupposti per l’applicazione di una misura di prevenzione personale determinerebbero la sospensione del procedimento di prevenzione; inoltre, il giudicato penale di proscioglimento o di assoluzione ovvero il decreto di archiviazione avrebbero autorità di giudicato nel procedimento di prevenzione per quanto «attiene l’accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di giudizio penale».
Alcune vicende emblematiche dei risultati perniciosi che derivano dall’applicazione illegittima delle misure di prevenzione sono illustrate nel libro Quando prevenire è peggio che punire. Torti e tormenti dell’inquisizione antimafia, pubblicato da Nessuno tocchi Caino. L’associazione sostiene che «Nel nome della guerra santa alla mafia sono stati rovesciati i principi sacri, le norme universali, le regole fondamentali dello Stato di Diritto. Gli stessi processi e castighi penali, troppo garantisti e dagli esiti incerti, sono stati soppiantati da processi e castighi sommari e più distruttivi. [..] La lotta alla mafia è un obiettivo sacrosanto ma il modo peggiore per perseguirlo è la terribilità di campagne di persecuzione alimentate dalla stessa folle cultura del sospetto che qualche secolo fa portava al rogo donne innocenti accusate di stregoneria». Il disegno di legge ha lo scopo di introdurre qualche correttivo al fine di eliminare le distorsioni più rilevanti, pertanto è auspicabile che venga approvato.
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