*crediti foto in calce


La Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura, con 253 voti favorevoli su 371 deputati presenti, la proposta di legge concernente “Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita”. La legge disciplinerebbe il percorso finalizzato ad aiutare il paziente a porre fine, con un atto autonomo, «alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole», quindi ad escludere la punibilità del medico e del personale sanitario coinvolti (anche in senso reatroattivo, per esplicita previsione). Di conseguenza, si tratta soltanto di una tra le scelte di fine vita, ovverosia il suicidio medicalmente assistito (definito dal testo in parola come “morte volontaria medicalmente assistita“).

Vi potrebbe accedere il soggetto maggiorenne che, adeguatamente informato, sia «capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli» e, «tenut[o] in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso», risulti affetto o da una patologia «irreversibile e con prognosi infausta» o «portat[ore] di una condizione clinica irreversibile», capaci di «cagion[argli] sofferenze fisiche e psicologiche che la persona stessa trova assolutamente intollerabili». Il consenso, inoltre, sarebbe revocabile in qualsiasi momento. Un ulteriore presupposto è che il paziente sia stato inserito all’interno di un percorso di cure palliative, rifiutato o interrotto. Le condizioni prima elencate erano già state elaborate dalla Corte costituzionale nella sentenza 242/2019 riguardante il caso Cappato-Dj Fabo che, per la prima volta, aveva ricavato all’interno dell’area della penalità (specificamente, l’art. 580 c.p.) un misurato ritaglio di liceità. Bisogna sottolineare, tuttavia, che all’epoca risultò immediatamente critico il requisito dei “trattamenti di sostegno vitale” per un duplice ordine di motivi. Da una parte perché (benché illo tempore inteso in senso restrittivo) dotato di “scarsa capacità selettiva” (quale il confine della funzione vitale di un trattamento?); dall’altro in quanto, per effetto della legge 219/2017 (“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”), tali sostegni risultavano (e risultano tutt’oggi) rifiutabili dal paziente. Infatti, la giurisprudenza postuma (vedasi il caso di Davide Trentini, esplicitamente rammentato nel testo approvato, in cui la Corte d’Assise di Massa per prima, al di fuori della vicenda Dj Fabo, si è confrontata con l’applicazione del dispositivo della sentenza Cappato) ha ampliato la specifica condizione oltre il suo corrispondente di mera “dipendenza da macchinari medici”, fino a comprenderne anche la “dipendenza farmacologica” e “gli interventi realizzati con l’assistenza di personale medico o paramedico” (letteralmente, «qualsiasi trattamento sanitario interrompendo il quale si verificherebbe la morte del malato anche in maniera non rapida»). Alfredo Bazoli, Deputato del Partito Democratico e relatore della proposta di legge, ha spiegato che «la nostra idea è sempre stata quella di seguire il percorso tracciato dalla Corte, [perciò] siamo rimasti dentro quel perimetro. Se lo mettiamo in discussione, allora rischiamo di fare un passo indietro, anziché uno avanti».

La procedura prevista per poter cagionare la propria morta è molto articolata. In breve, la richiesta, indirizzata al medico di medicina generale o a quello che ha in cura il paziente, deve essere «manifestata per iscritto» ovvero, quando le condizioni non lo consentono, con «videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo». Il medico «redige un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche, psicologiche del richiedente e sulle motivazioni» che hanno determinato la richiesta; tale documento deve essere inoltrato al Comitato per la valutazione clinica (organismo che sarà istituito presso le aziende sanitarie e sarà composto da medici specialistici, inclusi palliativisti, e da «professionisti con competenze cliniche, psicologiche, giuridiche, sociali e bioetiche»), il quale, «entro trenta giorni, esprime un parere motivato sulla esistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti». Il parere del Comitato è poi trasmesso alla persona interessata e al medico richiedente: in caso di responso favorevole, il medico deve informare l’azienda sanitaria o l’azienda ospedaliera competente, la quale «deve attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga [nel rispetto della dignità della persona malata e in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi]». A conclusione di questo iter, il paziente può essere agevolato a porre fine alla propria vita. Occorre segnalare che non è previsto un termine complessivo entro il quale la procedura deve completarsi, per cui è possibile che si protragga per lungo tempo, contrariamente alla volontà e alle esigenze della persona interessata. In ultimo, è disposto che medici e personale sanitario, tramite previa dichiarazione, possano sollevare obiezione di coscienza; in ogni caso, gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dalla legge. La Regione ne controlla e garantisce l’attuazione.

Il Senato potrebbe migliorare la proposta di legge, intervenendo sui punti più problematici. Tuttavia, il mondo politico ha finora mostrato irresolutezza – come si evince dalle parole di Bazoli sopra riportate – e scarsa attenzione ad un tema particolarmente importante per l’opinione pubblica. Inoltre, al di là dell’ipotesi del suicidio medicalmente assistito, il legislatore non potrà (o quantomeno non dovrebbe) essere indifferente alla sollecitazione proveniente dai risultati della raccolta firme per il referendum sull’eutanasia legale, il quale, sebbene dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale, ha mostrato una vivida considerazione e un profondo consenso anche sull’altra specie delle pratiche del fine vita: l’eutanasia.

*foto dell’articolo “Presidente della Repubblica, i deputati e i senatori siciliani che voteranno” su: https://gds.it/articoli/politica/2022/01/21/presidente-della-repubblica-i-deputati-e-i-senatori-siciliani-che-voteranno-15af31f9-1f3a-4513-b437-96036b01a62c/