Come si sa, a seguito della solita emergenza, mediaticamente montata, derivante dalla declamata “scarcerazione di boss mafiosi” il legislatore si è subito apprestato, sull’onda dell’indignazione, al varo del d.l. 10 maggio 2020, n. 29, (conosciuto come Decreto Bonafede) in tema di “Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19”, con il quale è stato previsto – tra le altre cose – un meccanismo automatico di rivalutazione del beneficio penitenziario concesso per soggetti condannati per alcuni gravi reati (artt. 270, 270 bis, 416 bisc.p., 74, c. 1°, D.P.R. 309/1990, delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo, nonché in relazione ai condannati e gli internati sottoposti al regime previsto dall’articolo 41 bisdella legge 26 luglio 1975, n. 354) entro il termine di 15 giorni dalla concessione del medesimo e, poi, con una cadenza mensile[1]. Con ordinanza 26 maggio 2020, n. 1380 il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto e, poi, il Magistrato di Sorveglianza di Avellino con ordinanza 3 giugno 2020, avevano già sollevato due questioni di legittimità costituzionale della normativa in parola, lamentando una violazione del diritto di difesa ex art. 24, comma 2°, della nostra Costituzione, in ragione della preclusione della possibilità per la difesa di partecipare in contraddittorio al procedimento di rivalutazione della permanenza dei motivi legati all’emergenza sanitaria svolto dal giudice di sorveglianza sulla base della mere note del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap)[2].  A queste due ordinanze si aggiunge oggi una terza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che ha sollevato due questioni di legittimità costituzionali assumendo come parametri di costituzionalità gli artt. 3, 27, comma 3, 32, 102, comma 1 e 104, comma 1, Cost. Nello specifico, il giudice a quo lamenta una violazione del principio di uguaglianza/ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, del diritto alla salute ex art. 32 Cost. e del principio di umanità della pena ex art. 27.3 Cost. nella misura in cui, in base ad una presunzione di pericolosità correlata esclusivamente al titolo di reato o al regime detentivo, si individua una categoria di detenuti sottoposti ad un procedimento irrituale e sui generis di periodica rivalutazione, orientato surrettiziamente al ripristino della detenzione carceraria, non sufficientemente garantito né dal pieno dispiegarsi del potere discrezionale di valutazione dell’autorità giudiziaria, né dalla tutela del diritto alla salute e dal principio di umanità della pena. Inoltre, ad avviso del giudice rimettente, il provvedimento in parola violerebbe anche il principio della separazione dei poteri – autentico fondamento degli stati liberal-democratici – nella misura in cui l’intervento legislativo costituirebbe un’illegittima invasione delle prerogative di apprezzamento in concreto del caso sottoposto al vaglio giurisdizionale, istituzionalmente riservate al potere giudiziario. Nell’attesa della decisione della Consulta, alcune considerazioni si impongono come necessarie. Il cosiddetto “Decreto Bonafede” rappresenta l’ennesimo frutto perverso della legislazione emergenziale sull’onda emotiva che si è costituita come la matrice distintiva dei recenti interventi del legislatore penale. Quest’ultimo appare sempre meno sensibile ai principi di garanzia che informano lo statuto assiologico e giuridico del nostro ordinamento – e ai diritti fondamentali che rappresentano i limiti invalicabili dal potere punitivo a tutela dei singoli consociati – e sempre più proclive ad una soddisfazione acefala della richiesta di massimizzazione della pretesa punitiva, proveniente dell’opinione pubblica e sapientemente fomentata da una macchina massmediatica che gioca sui peggiori istinti giustizialisti e revanscisti della popolazione.  Una situazione denunciata già nel lontano 1995 dal Prof. Sergio Moccia nel suo pamphlet “La perenne emergenza”[3]ed oggi più che mai attuale. Nihil sub sole novum. In questi termini si esprime il libro dell’Ecclesiaste (1, 10) a proposito della lacerante condizione di vacua monotonia che interessa gli avvenimenti umani; il tedioso ed eterno ritorno dell’eguale che affligge la condizione esistenziale e frustra qualsiasi vocazione all’originalità. Difficilmente è possibile rivenire un’immagine che figurativamente rappresenti meglio l’ennesima produzione legislativa sull’onda dell’emergenza, espressione tipica e identitaria di un legislatore emozionale che ha – da tempo oramai – abdicato al proprio ruolo di filtro razionale dei bisogni emotivi di punizione e che ha finito per fruire dei medesimi quale linfa vitale della produzione normativa, novello Trimalcione dedito al sollazzo mediante l’anticipazione delle esigenze securitarie radicate nella coscienza collettiva. I presagi all’orizzonte non lasciano trasparire nulla di buono quanto ad un potenziale cambiamento in melius dell’attuale populismo penale, croce e delizia di una società sempre meno razionale e sempre più emotiva. L’auspicio è quello di un intervento del Giudice delle Leggi che riporti la disciplina in materia in un clima di compatibilità costituzionale, proseguendo su quella strada che ha visto la Corte ergersi ad ultimo baluardo nella difesa dei diritti e delle garanzie fondamentali, a fronte di un legislatore sempre meno sensibile ed attento agli stessi, perlomeno in ambito penale[4]

[1]L.N. Meazza,Il Decreto legge sulle scarcerazioni nuovamente al vaglio della Consulta: anche il Tribunale di Sorveglianza di Sassari solleva questione di legittimità costituzionale, in Giurisprudenza Penale, 9 Giugno 2020, https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/06/09/il-decreto-legge-sulle-scarcerazioni-nuovamente-al-vaglio-della-consulta-anche-il-magistrato-di-sorveglianza-di-sassari-solleva-questione-di-legittimita-costituzionale/ (09/06/2020).

[2]Cfr. L.N. Meazza, ibidem; D. Aliprandi,Scarcerazioni, il decreto Bonafede finisce davanti alla Consulta, ne Il Dubbio, 29 Maggio 2020, https://www.ildubbio.news/2020/05/29/scarcerazioni-il-decreto-bonafede-finisce-davanti-alla-consulta/ (09/06/2020).

[3]S. Moccia,La perenne emergenza, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995.

[4]V. Manes – M. Terzi, Processo penale online, opinioni a confronto: Manes – Terzi, in Diritto di Difesa, 3 Maggio 2020, http://dirittodidifesa.eu/processo-penale-online-opinioni-a-confronto/ (09/06/2020).