Massimo Carminati fu arrestato, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare, il 2 dicembre 2014, quando il capo d’incolpazione conteneva anche la fattispecie associativa di stampo mafioso ex 416 bis c.p. Ipotesi poi caduta nelle more del processo e sulla quale si è pronunciata da ultimo la Corte di Cassazione ad ottobre 2019 annullando con rinvio – ai soli fini della rideterminazione della pena – la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva invece riconosciuto una “consorteria mafiosa” nella vicenda impropriamente ribattezzata dalle cronache nazionali “mafia capitale”. Ma allora perché Carminati è stato liberato? E soprattutto perché ciò non deve destare alcun scalpore? Dunque, innanzitutto non va confusa la custodia cautelare con l’esecuzione della pena (errore nel quale molti sono caduti); le finalità che le caratterizzano sono assolutamente diverse. Infatti, quella che una volta si chiamava carcerazione preventiva presidia i pericula libertatis, ossia il pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o di c.d. reiterazione del reato. E’ evidente che, in assenza di una sentenza definitiva di condanna, questo regime preventivo non possa protrarsi sine die, se non in evidente spregio della presunzione di innocenza. Proprio in quest’ottica è orientata la disciplina dei termini di durata della custodia cautelare, disciplinata dagli artt. 303 ss. c.p.p. che fissa un tetto massimo raggiunto il quale l’imputato, chiunque esso sia, in assenza di una sentenza definitiva di condanna, deve essere rimesso in libertà. Nel caso di Carminati che, ricordiamolo, ha già scontato 5 anni e 7 mesi, alcuni dei quali in regime di carcere duro, tali termini sono scaduti ed a ciò è conseguita l’estinzione della misura custodiale. Una volta che il giudizio di rinvio sarà concluso, la pena andrà inesecuzione e Carminati tornerà in carcere per scontare il resto della pena. Nessuno scandalo dunque, l’unico scandalo è l’irragionevole durata dei processi, ça va sans dire. E neppure gli ispettori mandati dall’attuale Guardasigilli potranno farci nulla. Con questo siamo all’ennesimo atto di natura esclusivamente simbolica, all’ulteriore prova di marketing penal-populistico di questo Ministro che, come già avvenuto del differimento pena dei 41bis causa COVID-19, si muove tra il tragico e il comico, umiliando lo Stato di Diritto, oltreché sé stesso.
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