Sovrapposizioni normative e superamenti giurisprudenziali, scontri ideologici e macerie legislative reviviscenti, spunti sincopati di cambiamento e successive scelte azzeranti: tutte sfaccettature della prismatica normativa sulle sostanze stupefacenti leggere, di cui proponiamo un’analisi critica a margine delle dichiarazioni rilasciate dall’attuale ministro dell’Interno Luciana Lamorgese il 19 Febbraio 2020, a qualche settimana dallo scoppio del Corona Virus in Italia e nel mondo.


-Lamorgese: ennesimo approccio proibizionista e securitario?

“In accordo con il Ministero della Giustizia, stiamo studiando una modifica che possa permettere l’arresto immediato e la custodia cautelare nei casi di spaccio”: una stretta verso gli spacciatori recidivi, che “una volta fermati invece, stando alla norma attuale, vengono subito rilasciati poiché forniti scaltramente di una modica quantità, vanificando così lo sforzo del personale di polizia che ne risulta demotivato”. Parole che sembrano affluire nel greto di quel populismo penale sempre più dominante la recente politica legislativa, ora, a quanto pare, anche accurata nel bilanciare la libertà personale dell’individuo con il livello motivazionale della polizia- come ad alludere, goffamente, che questa categoria si debba compiere non tanto agendo nei limiti e nelle possibilità della legge, ma nel maggior numero d’incarcerazioni quanto più durature. 
Dunque, se questa bislacca correlazione tra politiche criminali e livello dell’affiatamento delle forze dell’ordine rappresenta una novità argomentativa, la venatura sottesa alla proposta sgorga invece, come vedremo a breve, da un consolidato orientamento proibizionista e securitario nei confronti delle sostanze stupefacenti.


–Legislazione in materia di stupefacenti: il DPR 309/1990, la Fini-Giovanardi, l’intervento della Consulta, l’attuale normativa vigente

Il riferimento normativo a cui ha fatto richiamo il suddetto ministro è il testo unico degli stupefacenti DPR 309/1990, che s’impegna a categorizzare le varie sostanze in 5 tabelle secondo criterio di gravità. Da questa diversificazione, deriva un diverso trattamento sanzionatorio, posto che ogni sanzione- secondo principio di proporzionalità- deve essere commisurata alla gravità della lesione del bene giuridico tutelato nella fattispecie. Difatti, una sentenza risalente al 2014 della Corte Costituzionale ci ha restituito questa disciplina sottraendola all’incostituzionale l.49/2006, nota anche come Fini-Giovanardi, che invece s’era avventurata in una scriteriata equiparazione del trattamento sanzionatorio dello spaccio di droghe leggere e pesanti. Pertanto, come da norma in vigore, oggi la cannabis viene parificata alle benzodiazepine, e distinta sia dalle droghe pesanti, sia dai medicinali. Più nello specifico, ciò che rende uno stupefacente tale è il distintivo principio attivo drogante in esso contenuto, motivo per il quale, nel caso della cannabis, la persecuzione penale di certe condotte ad essa connesse si giustifica innanzitutto sulla base della sua concreta attività biologica- principalmente scaturente dal principio THC-, in assenza di cui la sostanza è inerte, e perciò penalmente irrilevante. In conclusione, la presenza concreta del principio è l’elemento primario della distinzione tra ciò che è penalmente rilevante e ciò che non può esserlo. E’ questa una delle traduzioni di quel più ampio principio dell’offensività del reato: la pretesa punitiva deve colpire soltanto quei comportamenti capaci di ledere il bene giuridico che s’intende tutelare; in questo caso, quel bene è principalmente la salute. 

–Tra irrilevanza penale e sanzioni amministrative: uso personale e cannabis light

Da qui, come in una labirintica catabasi, la prosecuzione dello studio si spande in una serie di sottili ma segnanti ramificazioni delle condotte collegate alla sostanza, separabili principalmente in due macro aree, contraddistinte dalla rilevanza- o meno- penale. Pertanto, sfuggono all’appetito delle fauci penali: da una parte, la coltivazione(secondo modalità e finalità tassative), il consumo e la vendita della cd. cannabis light ( cannabis sativa dotata di un principio attivo tenue, non superiore allo 0,5% secondo l’emendamento dell’ultima legge di bilancio), e dall’altra parte sia la coltivazione domestica rivolta all’uso personale sia, più in generale, l’uso personale della comune cannabis (frutto della vittoria del referendum del 1993, che portò all’abrogazione di tutti i reati di consumo delle sostanze stupefacenti tabellate). Un’analisi dettagliata di questi ultimi due casi permette di distinguerli dai relativi omologhi che scollinano nella criminalità. Infatti, in riferimento alla coltivazione domestica, secondo la neonata e rivoluzionaria sentenza della Corte di Cassazione del 19 Dicembre 2019 “non è punibile la coltivazione domestica di minime dimensioni, che appaia destinata esclusivamente all’uso personale”, laddove il carattere domestico è indiziato dalle tecniche rudimentali, dallo scarso numero di piante coltivate e dal modesto quantitativo del prodotto ricavabile; perciò, ogni ulteriore tipologia di coltivazione è invece ritenuta indirizzata al mercato della cannabis, ed in quanto tale meritevole di repressione poiché idonea a ledere il bene giuridico. Soffermandosi invece sull’uso personale, viene in risalto il dato della detenzione della sostanza stupefacente, poiché non può esserci consumo senza pregressa detenzione. Essa, affinché possa ritenersi destinata all’uso personale, deve essere conforme ad un contesto tale per cui sia pacifico che il personale di polizia possa desumerne l’autoreferenzialità. La quantità della sostanza e quella del relativo principio attivo(entrambi non tassativamente indicati dalla legge ma individuati dalla prassi rispettivamente in 8-10 gr e 1-1,5 gr), la presenza di utensili indizianti il traffico(tra cui arnesi da taglio e bilancini da precisone, materiali da confezionamento come romopack e pellicole, una quantità di denaro non giustificabile in base al proprio reddito) ed anche il reddito del possessore sono tutte “circostanze dell’azione”, che determinano il “contesto di legalità penale” oltre al quale la detenzione viene trasfigurata in una fattispecie di reato, poiché- come nel punto precedente- collegata indiziarmente allo spaccio. Rimane, però, che l’uso personale, pur quando penalmente irrilevante, è comunque assoggettato ad una segnalazione di tipo amministrativo, dalla quale potranno seguire una serie di misure: dal semplice ammonimento in Prefettura alla sospensione o ritiro di un documento, passando per l’ invito ad aderire ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo gestito dal Ser.D- ossia il servizio per le dipendenze patologiche. 


-L’area di rilevanza penale ed il profilo rieducativo della pena: il reato di spaccio

A questo punto dell’indagine, chiarificata l’area della liceità penale, è ormai possibile valicare il confine tracciato, ed intuire che l’azione che viene mediatamente o immediatamente punita è quella dello spaccio: se l’uso personale è ritenuto una scelta riconducibile alla libertà dell’individuo di disporre della propria salute senza lesione altrui- comunque amministrativamente deprecabile secondo la legge-, il traffico delle sostanze invece è individuato come offensivo di una pluralità di beni giuridici, quali la salute pubblica, l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica. Da questa scelta, discende il carattere pubblicistico (ossia in difesa di interessi pubblici e collettivi) e non individualistico dei reati, i quali però in questo modo vengono repressi per la loro capacità potenziale- e non attuale- di offendere i valori giuridici, ossia prima che il danno s’esaurisca attraverso il consumo altrui della sostanza. Così, si viene a creare un cortocircuito logico: il legislatore, volendo farsi carico della tutela della persona che ritiene penalmente libera di scegliere, vuole interdire in maniera assoluta – e non regolata – il sistema che offre all’individuo stesso l’occasione di scegliere, avvalendosi del più penetrante dei suoi strumenti: la pena, individuata in una cornice edittale che al suo minimo e al suo massimo mostra rispettivamente 2 e 6 anni, riducibili a 2 mesi e 4 anni laddove il fatto sia avvenuto in circostanze di “lieve entità” (tra cui: il quantitativo non cospicuo, l’occasionalità e la non professionalità). Una forma non eccessivamente pronunciata di paternalismo statale, che sembra attecchire nella nostalgia di un proibizionismo antico e senza riserve, sempre attento a identificare il carcere come luogo geografico capace di distinguere fisicamente i cattivi dai buoni, in nome di una moralità che esige un minimo sacrificio all’altare della messa del popolo. 
La scelta della sottrazione della libertà si pone anche irrimediabilmente in contrasto con il principio della tendenziale funzione rieducativa della pena, costituzionalizzato all’art.27 co.3, in quanto impone l’isolamento per chi, nel caso del consumatore caracollato oltre le soglie di rilevanza penale -volendo parafrasare Lysander Spooner-, è vittima dei propri vizi, più che dei propri crimini, laddove i primi non possono coincidere con i secondi in uno Stato democratico e liberale, come tracciato dalla carta costituzionale. Il suddetto principio, nel suo implicito, sembra operare dunque come un monito: la funzione retributiva della pena non è sufficiente perché, citando le parole di Stefano Anastasìa, già presidente e fondatore dell’Associazione Antigone ed attualmente Garante dei detenuti della Regione Lazio, “ il carcere è in sé una struttura violenta, che incide fortemente su chi vi è recluso; se proprio vogliamo mantenere le strutture carcerarie, allora sarebbe più idoneo prevederlo solo per condotte di particolare gravità”.


-Le conseguenze del proibizionismo: l’impatto sul sovraffollamento carcerario e i costi delle politiche securitarie

Uno tra i risultati è la prosperazione di un’ efficace filiera della droga rimessa al monopolio delle organizzazioni criminali: secondo il rapporto finale del progetto Organised Crime Portfolio coordinato dal centro di ricerca Transcrime dell’Università Cattolica di Milano, il complessivo giro d’affari criminale nel nostro Paese si aggira attorno ai 16 miliardi di euro all’anno; un dato da leggere in combinazione con la relazione della Direzione nazionale antimafia (Dna) del primo semestre 2018, per cui si contano almeno 12 operazioni dove sono stati sequestrati importanti quantitativi di cannabis, dimostrando che continua ad essere considerata una buona fonte di reddito dalle mafie italiane. Inoltre, bisogna annoverare anche la proliferazione non regolata di una sostanza la cui qualità non è accertabile, e una folta popolazione carceraria- sempre più rimpolpata dal tempo- per reati connessi alla cannabis. Infatti, pare significativo il rapporto 2017 promosso da La Società della Ragione, Forum Droghe, Antigone, CNCA e Associazione Luca Coscioni, per cui quasi un 1/3 dell’intera popolazione carceraria è privata della libertà per reati che discendono dalla violazione della legislazione delle droghe, laddove i dati complessivi affermano che la gran parte delle persone che entrano in carcere per la legge antidroga sono di fatto consumatori o piccoli spacciatori, e che la repressione è concentrata in particolare sulla
cannabis. Non meno importante è il tema dell’impatto sulla spesa pubblica e dello spreco di risorse, sia economiche che operative, prodotto dalla politica proibizionista sulle sostanze leggere e dalla vasta azione di repressione e di controllo che necessariamente ne deriva. “Nonostante il massimo sforzo profuso dal sistema nel contrasto alla diffusione dei cannabinoidi, si deve registrare il totale fallimento dell’azione repressiva”, o meglio “degli effetti di quest’ultima sulla diffusione dello stupefacente in questione”: queste le lettere della Direzione Nazionale Antimafia(Dna) nel 2014. Basti pensare, rivolgendosi  soprattutto all’aspetto dello spreco di risorse operative, che vengono sequestrate ogni anno 147 tonnellate di cannabis che rappresentano il 95% dei sequestri riferiti agli stupefacenti, e che più in generale il 56,31% delle operazioni di polizia hanno per oggetto i cannabinoidi (uno studio dell’Università degli studi di Messina risalente al 2019 ha calcolato in 228,37 milioni di euro l’ammontare del risparmio che si avrebbe in riferimento alle spese destinate alle operazioni di ordine pubblico). Inoltre, un evidente esempio del fallimento, sia economico che gestionale, del recente proibizionismo è rappresentato dalla cosiddetta “Operazione scuole sicure”: sono stati stanziati 2,5 mln di euro per incrementare i controlli, assumere agenti di polizia locale a tempo determinato, installare impianti di sorveglianza e realizzare campagne informative in riferimento sia al bullismo e al cyberbullismo, sia alle dipendenze. L’investimento collegato a quest’ultima voce ha fruttato, nelle 15 città italiane nelle quali è stato sperimento e nei 598 istituti coinvolti, il sequestro di 14,7 kg tra cannabis ed hashish (lo 0,010% del totale delle sostanze sequestrate ogni anno), 31 arresti e molteplici segnalazioni di tipo amministrativo, da cui molti minori( consumatori o piccoli spacciatori) sono stati trascinati nel circuito dei tribunali. Nonostante ciò, lo stanziamento è salito a 4mln per l’anno scolastico 2019/2020, con l’ulteriore allargamento fino a 100 comuni su tutto il territorio nazionale.
 
– Alcune possibili strade per il superamento dell’attuale  normativa

Una politica generale di depenalizzazione, capace di restituire l’intervento penale alla sua naturale dimensione minima e necessaria, poste le premesse sviluppate finora, sarebbe l’azione più giusta ed efficace. Per quanto utopica, dato l’indirizzo espresso dall’attuale maggioranza ed in generale dall’atteggiamento da sempre ostile della classe politica a riguardo, è una prospettiva che è comunque doveroso segnalare e coltivare. Ancora, una piena legalizzazione dell’uso personale delle sostanze leggere- con ulteriore e conseguente caducazione della rilevanza amministrativa- un’ oculata e lineare regolamentazione sia della coltivazione per uso personale (andando così ad implementare l’ultimo indirizzo della Cassazione) sia del commercio, oltre ad una riforma della penalizzazione del mercato illegale, determinerebbero innanzitutto l’estinzione di elefantiache aree di clandestinità sociali e un vertiginoso alleggerimento del carico giudiziario e carcerario (avvilendo così in maniera segnante il sovraffollamento carcerario) , poi un cospicuo aumento del gettito fiscale -vengono stimati 12 miliardi di euro dal mercato della cannabis, comprendendo imposte sulle vendite e sul reddito- contestuale alla diminuzione sulla spesa pubblica per la sicurezza (vedi dati sopracitati), e conclusivamente uno smacco per le organizzazioni criminali dedite all’attività, una maggiore sicurezza qualitativa delle sostanze in circolazione(con lo spostamento dal mercato illegale di prodotti potenzialmente nocivi per la salute a prodotti invece coltivati  con rispetto per la salute dell’utilizzatore) e una più facile promozione dell’uso terapeutico. Questa, sarebbe potuta essere la strada percorsa dopo il risultato referendario del 1993, che aveva ormai svincolato la figura del consumatore da quella del criminale. Tuttavia, negli ultimi anni non sono mancate- ma neanche esondate- proposte in questa direzione: i Radicali italiani hanno avanzato nel 2016 una proposta di legge per la regolamentazione della produzione, del consumo e del commercio della cannabis e suoi derivati, presentandola in Corte di Cassazione il 18 marzo 2016 e depositandola al Parlamento nel novembre 2016, ed anche il senatore del M5s Matteo Mantero, all’inizio del 2019, ha depositato in Senato un disegno di legge per legalizzare la coltivazione, la lavorazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati. Dagli esacerbati ed attuali risultati degli indirizzi proibizionistici seguiti finora si può ricavare la maturità di una scelta finale e contraria; una maturità intuita perfino dalla spesso ostile Corte di Cassazione, nella sopracitata sentenza del 19 Dicembre 2019. Al Parlamento ed in generale alla politica, prima o poi, la sfida di coglierla, per confrontarsi con la realtà ed allinearsi ad una società che su questo ed altri argomenti pare essersi già superata.